FAQs
Risposte alle domande frequenti
A causa delle categorie di prodotti interessate, l’obbligo di comunicazione e successivamente l’obbligo compensativo riguardano quasi tutto il settore produttivo e di trasformazione, indipendentemente dal fatturato e dal numero di dipendenti. Ad esempio, anche le aziende che non trasformano direttamente alcuna categoria di prodotti rientranti nel CBAM possono essere interessate se nella produzione utilizzano componenti importati realizzati con tali materiali e provenienti da Paesi extra UE. È quindi necessario analizzare attentamente le merci importate, poiché, ad esempio, le portiere di automobili realizzate in alluminio non rientrano nell’obbligo, mentre dadi e viti sono inclusi.
L’obbligo di comunicazione vi riguarda se siete:
- importatori di merci da Paesi terzi,
- il valore intrinseco della merce importata supera 150 € per singola spedizione,
- la merce importata è classificata con un codice NC indicato nell’elenco delle merci dell’Allegato I del Regolamento (elenco delle merci soggette all’obbligo),
- l’obbligo si applica anche ai prodotti trasformati ottenuti da tali merci.
Si applica all’importazione dei prodotti a più alta intensità di carbonio, ovvero:
- cemento
- energia elettrica
- fertilizzanti
- ferro e acciaio, compresi tubi e componenti strutturali (ad es. elementi di ponti, pilastri, tetti, porte, finestre)
- alluminio
- idrogeno
L’obbligo si applica anche ai prodotti derivati dalle suddette materie prime.
In futuro si prevede l’ampliamento dell’elenco dei prodotti ai quali il meccanismo sarà applicabile.
I dati forniti alla Commissione europea sono complessi e dettagliati. Per ogni prodotto importato devono essere determinate le emissioni dirette e indirette, nonché le emissioni relative ai prodotti immessi sul mercato. I valori dipendono dal luogo di produzione.
Per presentare relazioni corrette è necessario raccogliere, verificare e successivamente trasmettere informazioni relative a:
- la quantità esatta di ciascuna merce, espressa in MWh nel caso dell’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, consumata durante la produzione nel Paese di origine (informazioni fornite dal fornitore),
- le emissioni incorporate effettive totali, espresse in tonnellate di emissioni di CO2e per MWh di energia elettrica oppure in tonnellate di emissioni di CO2e per tonnellata di ciascun tipo di merce,
- le emissioni indirette totali, compresa la quantità di energia elettrica consumata e il relativo fattore di emissione,
- il prezzo del carbonio dovuto nel Paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali sconti rilevanti o di altre forme di compensazione.
I produttori all’interno dell’UE devono coprire le proprie emissioni acquistando quote nell’ambito del sistema ETS, mentre gli importatori da Paesi terzi non hanno tale obbligo, creando di fatto una differenza di prezzo. Con il nuovo sistema, l’importatore da un Paese terzo sarà tenuto ad acquistare certificati CBAM, attraverso i quali tale differenza di prezzo verrà compensata. Il meccanismo CBAM integra quindi il sistema ETS applicato nell’UE.
L’elenco ufficiale delle merci soggette al CBAM e dei relativi codici CN è riportato nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956. Prima di valutare gli obblighi CBAM, è quindi necessario verificare il codice CN della merce importata.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0956
Al termine del periodo transitorio (1° gennaio 2026), le aziende dovranno pagare una compensazione finanziaria per le emissioni di carbonio rilasciate durante la produzione delle merci importate.
Si passerà all’acquisto dei certificati CBAM. Si tratta dell’acquisto di quote di emissione nel sistema ETS. L’azienda che importa le suddette merci dovrà acquistare certificati CBAM, il cui prezzo sarà determinato dai prezzi del sistema europeo di scambio delle quote di emissione, adeguati tenendo conto di tutte le quote di emissione gratuite che i produttori ricevono nell’UE per coprire i costi del carbonio generati durante il processo produttivo nel Paese di produzione.
I produttori all’interno dell’UE devono quindi coprire le proprie emissioni acquistando quote nell’ambito del sistema ETS, mentre gli importatori da Paesi terzi non hanno tale obbligo, creando di fatto una differenza di prezzo. Con il nuovo sistema, l’importatore da un Paese terzo sarà tenuto ad acquistare certificati CBAM, attraverso i quali tale differenza di prezzo verrà compensata. Il meccanismo CBAM integra quindi il sistema ETS applicato nell’UE.
Dal 1° gennaio 2026, le merci soggette al CBAM possono essere importate nel territorio doganale dell’UE solo da un dichiarante CBAM autorizzato. Può trattarsi dell’importatore stesso oppure, in determinati casi, di un rappresentante doganale indiretto che abbia ottenuto tale autorizzazione.
Per questo motivo è importante prepararsi in tempo: verificare se le merci importate rientrano nel campo di applicazione del CBAM, raccogliere i dati necessari e avviare per tempo la procedura per ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato. Regulation (EU) 2023/956
Il periodo transitorio serve come preparazione alla fase definitiva, durante la quale saranno acquistati i certificati CBAM. Durante questo periodo transitorio, l’azienda è tenuta ad analizzare tutte le merci importate da Paesi extra UE, definire procedure e metodologie e garantire il reporting trimestrale sotto forma di dichiarazioni. Si tratta di un periodo di raccolta delle informazioni per tutte le parti interessate (importatori, produttori, autorità competenti). Durante questo periodo non sono previste compensazioni finanziarie.
Il CBAM inizierà ad applicarsi pienamente dal 1° gennaio 2026. I dichiaranti CBAM autorizzati dovranno dichiarare annualmente la quantità di merci importate nell’UE e le emissioni di gas serra incorporate nelle importazioni verso l’UE. Successivamente dovranno restituire il numero corrispondente di certificati CBAM. La prima dichiarazione CBAM relativa all’anno civile 2026 dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2027.
Il prezzo dei certificati sarà calcolato per ciascuna settimana di calendario come media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d’asta, espresso in EUR/t di CO2 emessa, conformemente alle procedure stabilite in un apposito regolamento. Per le settimane di calendario in cui non sono previste aste sulla piattaforma d’asta, il prezzo dei certificati CBAM sarà pari alla media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS dell’ultima settimana in cui si sono svolte aste sulla piattaforma d’asta.
Le autorità competenti possono imporre all’importatore o al rappresentante doganale indiretto una sanzione adeguata e dissuasiva anche durante il periodo transitorio, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione oppure qualora la relazione CBAM sia incompleta o errata e non siano state adottate misure per correggerla.
Durante la fase definitiva, dopo il 1° gennaio 2026, la sanzione per la mancata restituzione dei certificati CBAM da parte del dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe essere equivalente alla sanzione prevista per il superamento delle emissioni stabilita dalla direttiva europea che istituisce il sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, aumentata conformemente alle disposizioni di tale direttiva, secondo le regole applicabili nell’anno di importazione della merce. Tale sanzione si applicherà per ogni certificato CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato non avrà restituito.
Se le merci vengono introdotte nell’UE da una persona diversa dal dichiarante CBAM autorizzato senza che siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento, le sanzioni dovrebbero essere più elevate, affinché siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Secondo il regolamento, esse dovrebbero essere pari a un importo da tre a cinque volte superiore alla sanzione sopra indicata. Tale sanzione sarà applicabile nell’anno di introduzione delle merci nel territorio doganale dell’UE per ogni certificato CBAM che tale persona non avrà restituito.
LINK UTILI
Commissione europea - CBAM
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en
Normativa e linee guida CBAM - Commissione europea
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/cbam-guidance-and-legislation_en
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0486
Regolamento (UE) 2025/2083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2083
EU ETS Italia - CBAM
https://www.ets.minambiente.it/CBAM